- Legge Nazionale 281/91
(aggiornata al 30/07/2004)
- Legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo.
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- La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione,
condanna gli atti di crudelta' contro di essi, i maltrattamenti ed il loro
abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e
di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la
limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso
scientifico, presso i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. I
proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori
veterinari autorizzati delle societa' cinofile, delle societa' protettrici
degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al
proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani presso le strutture
di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati
entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che
diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo
trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie
trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4,
fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di
polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi
in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se
gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'.
7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta'.
8. I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati dall'autorita' sanitaria
competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in liberta' possono essere soppressi soltanto se gravemente
malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa cone le
unita' sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in
liberta', assicurandone la cura della salute e le condizioni di
soppravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di
cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi
veterinari dell'unita' sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in
custodia a pagamento cani di proprieta' e garantiscono il servizio di pronto
soccorso.
Art. 3
Competenze delle regioni
1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina
presso i comuni o le unita' sanitarie locali nonche' le modalita' per
l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al
detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante
tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il
risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali
strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto
delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei
servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. La legge regionale
determina altresi' i criteri e le modalita' per il riparto tra i comuni dei
contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e
venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al
randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a. iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine
di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la
difesa del suo habitat;
b. corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli
enti locali e delle unita' sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla
presente legge nonche' per le guardie zoofile volontarie che collaborano con
le unita' sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli
imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani
randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita'
sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni
possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi
assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma
2. La rimanente somma e' assegnata dalla regione agli enti locali a titolo
di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella
presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del
randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
Art. 4
Competenze dei comuni
1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono al
risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani
nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei
contributi destinati a tale finalita' dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali
si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui
all'articolo 2.
Art. 5
Sanzioni
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella
propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma
1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1
dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in
violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma
dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire
cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2,
3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto
dall'articolo 8.
Art. 6
Imposte
1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta
comunale annuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove
imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a. i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli
edifici rurali e del gregge;
b. i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui
permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino gia' l'imposta in
altri comuni;
c. i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario
all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d. i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica
sicurezza;
e. i cani ricoverati in strutture gestiti da enti o associazioni
protezioniste senza fini di lucro;
f. i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai
comuni.
Art. 7
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico
per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175
e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto
con la presente legge.
Art. 8
Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 e' istituito presso il
Ministero della sanita' un fondo per l'attuazione della presente legge, la
cui dotazione e' determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2
miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, ripartisce annualmente
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le
disponibilita' del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione
sono determinati con decreto del Ministro della sanita' adottato di concerto
con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il
1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa
fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Prevenzione del randagismo".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1991
COSSIGA
Andreotti,
Presidente del Consiglio dei Ministri
N O T E
Avvertenza:
il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art.2:
- Gli articoli 86,87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria,
approvato con D.P.R. n. 320/1954, sono cosi' formulati:
"Art. 86 - I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni
qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in
osservazione per dieci giorni nei canili comunali. L'osservazione a
domicilio puo' essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto
se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso
l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilita' della
custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del
veterinario comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i
cani e i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni
riferibili all'infezione rabica, nonche' in sede opportuna, gli altri
mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi
anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in
vita puo' essere assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono
essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento
degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga
ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si
procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.
E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono
essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente
regolamento.
Il luogo dove e' stato isolato l'animale deve essere disinfettato."
"Art. 87 - I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto
rabico o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito
soppressi con provvedimento del sindaco sempreche' non debbano prima
sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni per avere, a loro
volta, morsicato persone o animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziche' essere
abbattuto, puo' essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore
stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorita'
comunale dove non possa nuocere per un periodo di mesi sei sotto
vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti
contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale
riconosciuto rabico.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono
sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo
l'animale morsicatore si e' mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica
post-contagio da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa
e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il
predetto periodo di osservazione puo' essere ridotto a mesi tre o anche
mesi due se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica
vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo di trattamento antirabbico post-contagio l'animale
deve essere ricoverato nel canile municipale o presso istituti
universitari o zooprofilattici.
I cani e i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli
articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di
osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato
muoia o venga ucciso, si procede in conformita' di quanto previsto dai
commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo."
"Art. 91 - Nei casi in cui l'infezione rabica assuma preoccupante
diffusione il prefetto puo' ordinare agli agenti adibiti alla cattura
dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia
possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti ed
adottare qualunque altro provvedimento eccezzionale atto ad estinguere
l'infezione".
N.B. - Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione
dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 320/1954:
"Art. 6 - I direttori degli istituti universitari, degli istituti
zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei
laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di
qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici
di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffusive,
di cui all'art. 1, devono senza ritardo informare il veterinario
provinciale e il veterinario del comune da cui proviene il materiale
esaminato, rimettendo loro copia del reperto".
Nota all'art.5:
- Si trascrive il testo dell'art. 727 del codice penale, come modificato
dal presente articolo:
"Art. 727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque incrudelisce verso
animali o senza necessita' li sottopone a eccessive fatiche o torture,
ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per
eta', e' punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o
didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico,
sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.
La pena e' aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o
spettacoli pubblici i quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole
e' un conducente di animali la condanna importa la sospensione
dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore
abituale o professionale".
Nota all'art.8:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome) -
1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione,
consultazione e raccordo, in relazione degli indirizzi di politica
generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale,
esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri
almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente
lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti
delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari
regionali, o se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro. La
Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e
ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri
interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche'
rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per
gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel
contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province
autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o
delle province di provenienza.
5. La conferenza viene consultata:
a. sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa
direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di
programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di
bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7
del presente articolo;
b. sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di
indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le
regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli
indirizzi regionali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti
comunitari che riguardano le competenze regionali;
c. sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei
Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente
delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le
questioni regionali sulle attivita' della conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione
parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro
sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria
intese a provvedere il riordino ed alla eventuale soppressione degli
altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi
che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla
Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle
che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche e rivedere la
pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali
debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome,
determinando le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle
province autonome".
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n.60):
Presentato dall'on. Fiandrotti ed altri il 2 luglio 1987.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura); in sede referente, il 26
novembre 1987, con pareri delle commissioni I, V, VI e XII.
Assegnato nuovamente alla XII commissione (Affari sociali), in sede
referente, il 13 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I,V, VI e
XIII.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 9
luglio 1991.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 16
luglio 1991, in un testo unificato con numeri 784 (Tagliabue ed altri) e
2796 (Procacci ed altri).
Senato della Repubblica (atto n.2928):
Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede deliberante, il 24
luglio 1991, con pareri delle commissioni, 1a, 2a, 5a, 6a, 12a e della
commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 13a commissione e approvato il 1' agosto 1991. |