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Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche'
di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate.
(GU n. 178 del
31-7-2004)
testo in vigore dal: 1-8-2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è
inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS.
DEI DELITTI CONTRO
IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis.
(Uccisione di
animali)
Chiunque, per
crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è
punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter.
(Maltrattamento di
animali)
Chiunque, per
crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale
ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a
lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è
punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da
3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali
sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a
trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo
comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater.
(Spettacoli o
manifestazioni vietati)
Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove
spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per
gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due
anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al
primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di
scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od
altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies.
(Divieto di
combattimenti tra animali)
Chiunque promuove,
organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate
tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica
è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con
minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando
videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene
o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in
qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o
addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per
il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di
cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si
applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali
impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo
comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei
casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse
sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa
da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies.
(Confisca e pene
accessorie)
Nel caso di
condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i
delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e
544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo
che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta
la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di
trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è
pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In
caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle
attività medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le
parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il
fatto costituisca più grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). Chiunque abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a
10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi
sofferenze".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il titolo IX del libro II del codice penale reca: "Dei delitti
contro la moralita' pubblica e il buon costume".
- Si riporta il testo dell'art. 638 del codice penale, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). -
Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque
deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a
lire seicentomila.
La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si
procede d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di
bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali
bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi
nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano
danno".
Art. 2.
(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis
catus) per la produzione o il confezionamento di pelli,
pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria
costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle
pellicce dei medesimi, nonché commercializzare
o introdurre le stesse nel
territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita
con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a
100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la
distruzione del materiale di cui al comma 1.
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del
codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i
seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). Le
disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale
non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in
materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di
macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli
stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché
dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le
disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale
non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e
culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o
confiscati). Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o
di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano
richiesta individuati con decreto del Ministro della salute,
adottato di concerto con il Ministro dell'interno".
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del
codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la
reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n.
281, è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del
codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo
IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del
medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE
in materia di protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici), come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 4. - 1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere
eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato,
non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente
valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non
implichi l'impiego di animali.
2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un
esperimento, si deve documentare all'autorita' sanitaria
competente la necessita' del ricorso ad una specie determinata e
al tipo di esperimento; tra piu' esperimenti debbono
preferirsi':
1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
2) quelli che implicano l'impiego di animali con il piu' basso
sviluppo neurologico;
3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni
durevoli;
4) quelli che offrono maggiori probabilita' di risultati
soddisfacenti.
3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto
anestesia generale o locale.
4. Un animale non puo' essere utilizzato piu' di una volta in
esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze
equivalenti.
5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto
la loro diretta responsabilita', da laureati in medicina e
chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da
persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo ed
equivalente con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro della universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si
occupano direttamente o con compiti di controllo di animali
utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una
formazione adeguata.
7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione
deve inoltre avere una formazione scientifica attinente alle
attivita' sperimentali di sua competenza ed essere in grado di
manipolare e curare gli animali di laboratorio, deve inoltre
aver dimostrato all'autorita' competente di aver raggiunto un
sufficiente livello di formazione in proposito.
8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite con la
reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro, oltre che con la sanzione amministrativa da lire 10
milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione continuata o
di recidiva, la sanzione amministrativa e' aumentata di un terzo
e, indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile
viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni
autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali.
9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione
amministrativa, pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un
terzo.
10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il
fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria
amministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 14 agosto 1991, n.
281, (Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 5 (Sanzioni). - 1. Chiunque abbandona cani, gatti o
qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di
cui al comma 1 dell'art. 3, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire
centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al
comma 1 dell'art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di
sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. (Comma abrogato).
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della
presente legge previsto dall'art. 8.".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della legge 12 giugno
1913, n. 611 (Provvedimenti per la protezione degli animali),
come modificati dalla legge qui pubblicata:
"Art. 2. - Possono conseguire la personalita' giuridica le
Societa' protettrici degli animali che si prefiggono tutti od
alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:
a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la piu' efficace
applicazione del titolo IX-bis del libro II del codice penale e
dell'art. 727 del medesimo codice e delle disposizioni stabilite
nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei
comuni, riflettenti la protezione degli animali;
b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui
possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti
ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli a proporzionare
le fatiche alle forze degli animali e a trame il miglior
risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;
c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali,
sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia
distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli
insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla
necessita' di proteggere gli animali.".
"Art. 8. - Meta' delle ammende a cui siano condannati i
contravventori alle disposizioni della presente legge e
dell'art. 727 del codice penale, in seguito a denuncia delle
guardie delle Societa' protettrici degli animali, sono devolute
alle Societa' stesse.".
Art. 5.
(Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione
dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni
ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni
in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro
rispetto, anche mediante prove pratiche.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla
presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti
il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro
della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma
dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo
forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e
provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre
norme relative alla protezione degli animali è affidata anche,
con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti
attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi
degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle
guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche
e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice di
procedura penale:
"Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La polizia
giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia
dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori,
ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per
assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa
servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita'
giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli
ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria".
"Art. 57. (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
- 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali
di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e
gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali
l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
riconosce tale qualita';
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei
carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia
e del corpo forestale dello Stato nonche' gli altri appartenenti
alle predette forze di Polizia ai quali l'ordinamento delle
rispettive amministrazioni riconosce tale qualita';
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della
polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o
della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale
qualita';
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia,
le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono
in servizio;
3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei
limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive
attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti
attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.".
Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale,
le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati
previsti dalla presente legge.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di procedura
penale:
"Art. 91 (Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni
rappresentativi di interessi lesi dal reato).
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali,
anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede,
sono state riconosciute, in forza di legge, finalita' di tutela
degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni
stato e grado del procedimento, i diritti e le facolta'
attribuiti alla persona offesa dal reato".
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale vedi art. 3 della
presente legge.
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di
previsione del Ministero della salute e sono destinate alle
associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale,
sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui
al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali
affidati ad ogni ente o associazione.
2. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute
definisce il programma degli interventi per l'attuazione della
presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma
1.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale vedi note art. 3
della presente legge.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli Castelli |