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LEGGI
L’attività circense è regolamentata in Italia
dalla Legge 337/68, seguita da una circolare esplicativa del
1989 (4804/TB30) e da innumerevoli Decreti Ministeriali più che
altro confermanti i criteri sulle autorizzazioni annuali. Nella
Legge non è contenuta alcuna norma a tutela degli animali, ma a
proposito di autorizzazioni, si deve sottolineare come gli zoo dei
Circhi possono essere aperti al pubblico solo se autorizzati alla “Mostra
Faunistica- Zoo” autorizzazione del tutto diversa da quella per
gli spettacoli anche se richiamata dalle stessa circolare sopra
richiamata. La stessa autorizzazione deve essere presentata dalle
Mostre del Cucciolo, a cui peraltro molte famiglie circensi sono
legate.
I circhi dovrebbero inoltre rispettare quanto stabilito dalla
“Convenzione Internazionale di Washington sul commercio di specie in
via di estinzione” ed i cui reati sono in Italia previsti dalla
Legge 150/92. La stessa Legge così come modificata dalla Legge
n. 426 del 9.12.98, consente ai circhi di detenere animali
pericolosi (ex: Decreto Interministeriale 19.4.1996) solo se
“dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e
incolumità pubblica, sulla base dei criteri fissati previamente
dalla Commissione Scientifica….” L’Autorità scientifica del
Ministero dell’Ambiente, in data 10.5.2000, ha fissato i criteri di
detenzione per molti gruppi di animali considerati dalla
legislazione italiana “pericolosi”. Secondo l’Autorità del Ministero
dell’Ambiente il mancato rispetto di tali criteri contempla peraltro
situazioni sanzionabili ai sensi dell’art. 727 C.P. Sempre la
Legge 150/92 prevede, con il recente Decreto del Ministero
dell’Ambiente del 3 maggio 2001, anche per i circhi l’obbligo di
compilazione del registro di detenzione delle specie animali
contemplate dalla Convenzione di Washington.
Gli scarichi dei reflui, sia civili che delle stalle, devono inoltre
rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo dell’11 maggio
1999 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, mentre i
rifiuti solidi devono essere eliminati secondo le disposizioni del
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive
modifiche ed integrazioni.
I circhi devono inoltre rispettare quanto previsto del D.P.R. 8
febbraio 1954 n. 320 sull’obbligo di vigilanza veterinaria in
quanto impianti speciali adibiti al concentramento di animali che
possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive
e diffusive.
Gli allevamenti di animali sono inoltre compresi nell’elenco delle
industrie insalubri d prima classe, di cui al Decreto 5 settembre
1994, e come tali “debbono essere isolati nelle campagne e
tenute lontane dalle abitazioni” così come stabilito dall’art.
216 del Testo Unico delle Leggi sanitarie.
I Circhi devono rispettare le norme di sicurezza relative agli
impianti elettrici, così come disciplinato dal D.P.R. 547/55.
Il trasporto degli animali a fini commerciali deve essere
autorizzato dall’Ausl di competenza in base al D.P.R. 320/54
, mentre per i trasposti superiori ai 50 Km vale anche il Decreto
Legislativo 532/92 e successive modifiche ed integrazioni.
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