LEGISLAZIONE CIRCO

 

LEGGI

L’attività circense è regolamentata in Italia dalla Legge 337/68, seguita da una circolare esplicativa del 1989 (4804/TB30) e da innumerevoli Decreti Ministeriali più che altro confermanti i criteri sulle autorizzazioni annuali. Nella Legge non è contenuta alcuna norma a tutela degli animali, ma a proposito di autorizzazioni, si deve sottolineare come gli zoo dei Circhi possono essere aperti al pubblico solo se autorizzati alla “Mostra Faunistica- Zoo” autorizzazione del tutto diversa da quella per gli spettacoli anche se richiamata dalle stessa circolare sopra richiamata. La stessa autorizzazione deve essere presentata dalle Mostre del Cucciolo, a cui peraltro molte famiglie circensi sono legate.
I circhi dovrebbero inoltre rispettare quanto stabilito dalla “Convenzione Internazionale di Washington sul commercio di specie in via di estinzione” ed i cui reati sono in Italia previsti dalla Legge 150/92. La stessa Legge così come modificata dalla Legge n. 426 del 9.12.98, consente ai circhi di detenere animali pericolosi (ex: Decreto Interministeriale 19.4.1996) solo se “dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri fissati previamente dalla Commissione Scientifica….” L’Autorità scientifica del Ministero dell’Ambiente, in data 10.5.2000, ha fissato i criteri di detenzione per molti gruppi di animali considerati dalla legislazione italiana “pericolosi”. Secondo l’Autorità del Ministero dell’Ambiente il mancato rispetto di tali criteri contempla peraltro situazioni sanzionabili ai sensi dell’art. 727 C.P. Sempre la Legge 150/92 prevede, con il recente Decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 maggio 2001, anche per i circhi l’obbligo di compilazione del registro di detenzione delle specie animali contemplate dalla Convenzione di Washington.
Gli scarichi dei reflui, sia civili che delle stalle, devono inoltre rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo dell’11 maggio 1999 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, mentre i rifiuti solidi devono essere eliminati secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
I circhi devono inoltre rispettare quanto previsto del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 sull’obbligo di vigilanza veterinaria in quanto impianti speciali adibiti al concentramento di animali che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive.
Gli allevamenti di animali sono inoltre compresi nell’elenco delle industrie insalubri d prima classe, di cui al Decreto 5 settembre 1994, e come tali “debbono essere isolati nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni” così come stabilito dall’art. 216 del Testo Unico delle Leggi sanitarie.
I Circhi devono rispettare le norme di sicurezza relative agli impianti elettrici, così come disciplinato dal D.P.R. 547/55.
Il trasporto degli animali a fini commerciali deve essere autorizzato dall’Ausl di competenza in base al D.P.R. 320/54 , mentre per i trasposti superiori ai 50 Km vale anche il Decreto Legislativo 532/92 e successive modifiche ed integrazioni.

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