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Art. 727.
Modificato dalla Legge 20 luglio 2004, n 189
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(Abbandono di animali) ))
(( Chiunque abbandona animali domestici
o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito
con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000
euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in
condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di
gravi sofferenze. ))
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