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Legge di Ratifica ed esecuzione della Convezione europea per la
protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13
novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento
interno

COSA CAMBIA
in cinque punti
Piccola guida a cura della LAV
1. AUMENTO
DELLA SANZIONE MINIMA E MASSIMA PER UCCISIONE DI ANIMALI
-
All’articolo 544 bis del codice penale (Uccisione) la
previsione della reclusione passa “da tre mesi a diciotto mesi”
a “da quattro mesi a due anni”
(articolo 3 comma 1 lettera a della nuova Legge)
2.
AUMENTO DELLE SANZIONI PER MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
- All’articolo 544 ter del codice penale
(Maltrattamento) la previsione della pena passa “da tre mesi a
un anno di reclusione o con la multa da 3.000 a 15.000 euro” a
“da tre a diciotto mesi di reclusione o con la multa da 5.000
a 30.000 euro”
(articolo 3 comma 1 lettera b della nuova Legge)
-
CONVENZIONE EUROPEA RATIFICATA – MUTILAZIONI AD ANIMALI DA
COMPAGNIA
-
L’Italia, penultima, non è più finalmente nell’elenco
dei Paesi che hanno firmato ma mai ratificato ed eseguito la
Convezione europea per la protezione degli animali da compagnia,
fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. La Convenzione con le
sue previsioni entrerà in vigore il primo giorno del mese che
segue il termine di un periodo di sei mesi dalla data di
deposito di questa legge presso il Segretario Generale del
Consiglio d’Europa.
L’articolo 10 della Convenzione del Consiglio d’Europa, ora
ratificata in Legge dello Stato, prevede all’articolo 10:
“1.Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di
un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non
terapeutici debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio
della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle
corde vocali; d) l’asportazione delle unghie e dei denti
2.Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se
un veterinario considera un intervento non terapeutico
necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia
nell’interesse di un singolo animale (…)”.
(articoli 1 e 2 della nuova Legge).
Si ricorda l’efficacia dell’Ordinanza contingibile ed
urgente del Ministero della Salute 3 marzo 2009 concernente la
tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.
(G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009) che all’articolo 2
comma 1. vieta:
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la
morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi,
con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie; 3) taglio della coda, fatta
eccezione per i cani appartenenti alle razze canine
riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo
standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale
specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito,
deve essere eseguito e certificato da un medico
veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale; e)
la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli
interventi chirurgici di cui alla lettera d). 2. Gli interventi
chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti
esclusivamente con finalita' curative e con modalità
conservative certificate da un medico veterinario. Il
certificato veterinario segue l'animale e deve essere
presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorita' competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al
presente articolo sono da considerarsi maltrattamento
animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
-
INTRODUZIONE DEL NUOVO REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI
DA COMPAGNIA
Si applica
agli animali da compagnia, ovvero cani e gatti.
Il legislatore ha previsto che la condotta sanzionata,
un delitto, sia un’attività organizzata o condotta
reiterata finalizzata a perseguire un profitto.
Condotta sanzionata: traffico illecito posto in essere da
soggetti che, al fine di conseguire un profitto, tramite un’
attività organizzata o reiteratamente introducano, trasportino,
cedano o ricevano a qualunque titolo in Italia cani e gatti
sprovvisti di sistema di identificazione individuale (microchip
o tatuaggio), documentazione sanitaria e non muniti, ove
richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia.
Si intende per attività organizzata qualsiasi attività in
cui più soggetti, in concorso tra loro, mirino a preparare o
commettere il reato di traffico di animali da compagnia
introducendo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema di
identificazione individuale (microchip o tatuaggio),
documentazione sanitaria e non muniti, ove richiesto, di
passaporto europeo per animali da compagnia, così come la
partecipazione a un’organizzazione creata per preparare o
commettere uno dei reati.
Per condotta reiterata si intende la violazione ripetuta
della normativa che regola la movimentazione e l’importazione di
animali da compagnia: l’obbligo di introdurre cani e gatti
provvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o
tatuaggio), documentazione sanitaria e muniti, ove richiesto, di
passaporto europeo per animali da compagnia.
Sanzioni:
Pena: reclusione da tre mesi a un anno e della multa
da 3.000 a 15.000 euro, chiunque, al fine di
procurare a sé o a altri un profitto, reiteratamente o tramite
attività organizzate:
introduce nel territorio nazionale cani o gatti privi di
sistemi di identificazione individuale – microchip o tatuaggio -
e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove
richiesto, di passaporto individuale. (art. 4 comma 1).
trasporti, ceda o riceva cani o gatti
privi di sistemi di identificazione individuale e delle
necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto,
di passaporto individuale. (art. 4 comma 2).
Aggravante
La pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da
3.000 a 15.000 euro è aumentata se cani o gatti
introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata
inferiore alle 12 settimane o provengono da zone – Paesi
dell’Est - sottoposte a misure restrittive di polizia
veterinaria adottate dalle competenti autorità dei Paesi di
provenienza per evitare la diffusione delle malattie proprie
della specie come ad esempio la rabbia. (art. 4 comma 3).
Confisca e pene accessorie
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale o di emissione di decreto penale di condanna ai
sensi dell’art 459 c.p.p. per i delitti di introduzione,
trasporto, cessione illecita di cani o gatti si applica
l’art. 544-sexies del codice penale che prevede la
confisca degli animali, nonché la sospensione da
tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto,
di commercio o di allevamento degli animali se la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è
pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In
caso di recidiva è disposta l'interdizione
dall'esercizio delle attività medesime". (art. 4 comma 4)
Animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca
Sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel Decreto
del Ministero della Salute emanato ai sensi dell’art. 19quater
delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice
penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004, che ne facciano
richiesta. (art. 4 comma 5).
I cani e i gatti acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a
richiesta, alle associazioni o enti indicati nel Decreto del
Ministero della Salute emanato ai sensi dell’art. 19–quater
delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice
penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004. (art. 4 comma
6)
Oneri derivanti dal provvedimento di sequestro e confisca
Si provvede mediante il fondo previsto dall’art. 8 della
Legge 189/2004 (ancora non in funzione) - ai sensi del quale
“le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dalla stessa Legge 189/2004 affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo
stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate
alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater
delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale” - incrementato a seguito della maggiorazione delle
sanzioni corrispondenti alle singole fattispecie di violazione
individuate dalla presente legge. (art. 4 comma 7)
5.
INTRODUZIONE, TRASPORTO E CESSIONE ILLECITA DI ANIMALI DA
COMPAGNIA
In che cosa si differenzia dal reato di traffico illecito:
le condotte sanzionate, seppur analoghe a quelle previste dal
reato di traffico illecito di animali da compagnia, sono poste
in essere da soggetti che non hanno approntato un’attività
organizzata o reiterata.
Si applica agli animali da compagnia, ovvero cani e gatti.
Natura dell’illecito: amministrativa
Condotta sanzionata: introduzione, trasporto e cessione
di animali da compagnia nel territorio nazionale in violazione
della normativa vigente ovvero contravvenendo all’obbligo di
introdurre cani e gatti provvisti di sistema di identificazione
individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e
muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da
compagnia. Queste condotte illecite non erano prima sanzionate e
sono state fortemente incentivate dal vuoto normativo
sanzionatorio.
Sanzioni:
amministrative per ogni animale introdotto
Sanzione: salvo che il fatto costituisca reato, come nel
caso ad esempio di un passaporto per animali domestici falso, è
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa:
da 100 a 1000 euro per ogni animale introdotto nel
territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di
identificazione individuale, microchip o tatuaggio. (art.
5 comma 1)
da 500 a 1000 euro per ogni animale introdotto
nel territorio nazionale animali da compagnia in violazione
della legislazione vigente, assenza delle necessarie
certificazioni sanitarie e, ove richiesto, di passaporto
individuale. La sanzione non si applica però nel caso in
cui le violazioni possano essere regolarizzabili
ai sensi dell’art. 13, comma 7 del decreto legislativo 30
gennaio 1993 n. 28 secondo cui, e a determinate condizioni
previste dallo stesso decreto, “in caso si tratti di
irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di
ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore
un periodo di tempo per la regolarizzazione”. (art. 5
comma 2)
da 500 a 1000 euro per ogni animale introdotto a
chiunque trasporti o ceda cani o gatti introdotti nel
territorio nazionale privi di sistema per l’identificazione
individuale o in violazione degli altri requisiti previsti dalla
legislazione vigente (sempre che la violazione non sia stata
regolarizzata. (art. 5 comma 3)
Aggravante
Si applica una sanzione più elevata – da 1000 a 2000 euro per
ogni animale introdotto – se i cani o gatti introdotti
illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore alle
12 settimane o provengono da zone (Paesi dell’Est) sottoposte a
misure restrittive di polizia veterinaria. (art. 5 comma
4)
Sanzioni amministrative accessorie
Sospensione:
da tre mesi a un anno dell’attività di trasporto e
commercio a carico del trasportatore o titolare di
un’azienda commerciale che commetta 3 violazioni in un
periodo di 3 anni delle norme che sanzionano l’introduzione
illecita di animali da compagnia. La sanzione è applicata in
misura massima se il periodo intercorrente tra due violazioni è
inferiore a tre mesi. (art. 6 comma 1)
da uno a tre mesi a carico del titolare di un’azienda
nel caso in cui commetta tre violazioni del comma 13-bis
del decreto legislativo n. 28 del 1993. La sanzione accessoria è
quindi irrogata all’operatore registrato o convenzionato che non
ottemperi agli obblighi contratti con la registrazione o con la
convenzione – atti necessari per realizzare gli scambi
comunitari e intracomunitari di animali – quali ad esempio: il
controllo del benessere durante il trasporto, il controllo dello
stato di salute degli animali, la verifica dei documenti
sanitari e di identità, la comunicare ogni tipo di irregolarità
al Servizio sanitario locale competente. (art. 6 comma 2)
Revoca dell’autorizzazione dell’attività di trasporto e
commercio se le violazioni previste per l’importazione
legale sono 5 in un periodo di 3 anni.
Il trasportatore o il titolare di azienda commerciale nei cui
confronti è stata disposta la revoca dell’autorizzazione non
può conseguire altra autorizzazione per la medesima attività
prima di 12 mesi. (art. 6 comma 3)
Mezzi immatricolati all’estero: quando l’introduzione
illecita, sanzionata amministrativamente dall’art. 5, viene
commessa con un veicolo immatricolato all’estero si
applicano le disposizioni dell’art. 207 del Codice della
Strada. Nel caso in cui il trasgressore non paghi subito la
sanzione in misura ridotta, dovrà versare all’agente accertatore
una cauzione pari a alla metà del massimo della sanzione
pecuniaria prevista per la violazione.
Nel caso di veicoli immatricolati in uno Stato membro
dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio
economico europeo devono versare invece una somma pari a
quella prevista per il pagamento in misura ridotta.
In mancanza del pagamento di tale importo viene disposto il
fermo amministrativo del mezzo e affidato in custodia a
spese del responsabile della violazione fino a quando non
abbia adempiuto l’onere del versamento e comunque per non più di
60 giorni .
Gli animali sono ricoverati, a spese del
responsabile della violazione, in idoneo luogo che
garantisca il loro benessere. (art. 7 comma 2)
Salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi
dell’articolo 13 comma 2 e dell’articolo 20 della Legge 24
novembre 1981, n. 689 può essere emesso il sequestro
cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la
violazione, nonché, dell’animale che ne è stato oggetto. Il
sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure
disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a
carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario
responsabile in solido.
Attività di controllo
Le previsioni di cui alla presente legge possono contestarle
i soggetti previsti dall’articolo 13 della legge 689/81.
Chi irroga le sanzioni
L’irrogazione delle sanzioni amministrative spetta a
Ministero della Salute, Regioni, Province Autonome di Trento e
Bolzano negli ambiti delle rispettive competenze. (art. 7
comma 5), per le ipotesi di reato al Giudice Penale.
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