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Tutela degli animali d' affezione e prevenzione del randagismo
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 111 del 31
dicembre 1993
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Veneto promuove e disciplina la tutela degli animali d' affezione,
condanna gli atti di crudeltà , i maltrattamenti nonché il loro abbandono.
ARTICOLO 2
Tutela e vigilanza
1. La tutela degli animali d' affezione e la vigilanza sul trattamento cui
vengono sottoposti compete alle Unità locali socio - sanitarie ai sensi dell'
articolo 1, secondo comma, punto 17) della legge regionale 31 maggio 1980, n.
77, come integrato dall' articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1987, n.
48.
ARTICOLO 3
Anagrafe canina
1. Presso il settore veterinario di ogni Unità locale socio - sanitaria è
istituita l' anagrafe canina alla quale tutti i cani devono essere iscritti
entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti
se randagi. Chiunque sia detentore di un cane ha l' obbligo di denunciare il
possesso e di iscriverlo all' anagrafe canina. Inoltre ha l' obbligo di
assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative.
2. Il detentore del cane ha l' obbligo di denunciare al settore veterinario
competente l' avvenuta cessione, scomparsa o morte dell' animale entro quindici
giorni dall' avvenimento.
3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro delle vendite e
comunicare al Settore veterinario dell' Unità locale socio - sanitaria
competente per il territorio il nome e l' indirizzo dell'eventuale acquirente
entro trenta giorni dalla vendita dell' animale.
4. L' iscrizione all' anagrafe canina è gratuita.
ARTICOLO 4
Tatuaggio di riconoscimento
1. Entro novanta giorni dall' iscrizione all' anagrafe canina i cani devono
essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato indelebile e
leggibile eseguito sul lato interno della coscia destra o sul padiglione
auricolare destro, o con altro sistema di identificazione indicato dalla Giunta
regionale, con metodi che non arrechino danno o dolore all' animale e con spese
a carico dell'utente.
2. Le operazioni di tatuaggio, nonché la rilevazione dello stato segnaletico
dell' animale, sono eseguite a cura dei settori veterinari dell' Unità locale
socio - sanitaria o da veterinari liberi professionisti autorizzati dalla Unità
locale socio - sanitaria.
3. I cani ospiti dei rifugi in convenzione gestiti dalle associazioni
protezionistiche sono tatuati gratuitamente.
4. Ai fini della presente legge è riconosciuto valido il tatuaggio effettuato
per effetto dell' iscrizione ai libri genealogici di razza.
ARTICOLO 5
Profilassi
1. Le Unità locali socio - sanitarie, ai fini dell' attuazione della presente
legge, predispongono, con il senso dei detentori,interventi preventivi e
successivi, atti anche al controllo delle nascite, servendosi delle strutture
proprie o riconosciute.
2. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono
eseguite esclusivamente da medici veterinari,con metodi chirurgici idonei.
3. I presidi veterinari multizonali di cui alla legge regionale31 maggio 1980,
n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni,e i settori veterinari delle
Unità locali socio - sanitarie,sentiti i rappresentanti unici provinciali delle
associazioni protezionistiche di cui all' articolo 9, nell' ambito delle
convenzioni con esse stipulate, organizzano, in collaborazione con le stesse,
programmi per il controllo demografico e per la limitazione delle nascite su
cani e gatti randagi.
4. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani randagi e dei gatti
presenti nelle colonie riconosciute sono effettuati da veterinari dipendenti dal
Servizio sanitario nazionale presso gli ambulatori dei presidi veterinari
multizonali e dei settori veterinari delle Unità locali socio -
sanitarie,adeguatamente attrezzati o da veterinari liberi professionisti
convenzionati.
ARTICOLO 6
Recupero dei cani randagi
1. I cani randagi, catturati e tatuati a cura delle Unità locali socio -
sanitarie, trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti
definitivamente a privati o ad associazioni protezionistiche di cui all'
articolo 9.
2. Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, possono essere ceduti in
affidamento temporaneo con l' impegno da parte degli affidatari di restituirli
ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
3. Dell' affidamento temporaneo, nel caso di consegna dell' animale catturato ad
una associazione protezionistica convenzionata, si fa carico l' associazione
stessa.
4. La cattura dei cani randagi è di competenza dei presidi veterinari
multizonali che possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile e
dei delegati dalle associazioni convenzionate.
5. La cattura dei cani deve essere effettuata possibilmente in modo indolore.
6. Il cittadino che avvista un cane randagio informa il servizio veterinario
della Unità locale socio -sanitaria o provvede direttamente alla consegna al
canile sanitario più vicino.
7. La direzione dei rifugi e la direzione dei canili sanitari devono tenere un
registro nel quale sono indicati la data di entrata, di uscita e di morte degli
animali ed i nominativi dei privati che hanno ottenuto in affidamento un
animale.
8. Oltre ai casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del dpr 8 febbraio 1954, n.
320 possono essere soppressi solo i cani di comprovata pericolosità, quelli
gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata
esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasico.
ARTICOLO 7
Informazione e aggiornamento
1. I Servizi veterinari delle Unità locali socio - sanitarie e i comuni, con la
collaborazione delle associazioni protezionistiche, predispongono e attuano
programmi annuali di informazione ed educazione rivolti alle scuole e alla
popolazione per favorire il rispetto degli animali e la tutela della loro
salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale
- ambiente. Nei suddetti programmi, particolare attenzione deve essere dedicata
al problema del randagismo, alle sue conseguenze e alla possibilità di
prevenirlo.
2. La Regione, le Unità locali socio - sanitarie e i Comuni organizzano
periodicamente corsi di aggiornamento e di formazione destinati al proprio
personale addetto ai servizi di cui alla presente legge, nonché alle guardie
zoofile volontarie.
ARTICOLO 8
Canili sanitari e rifugi
1. I comuni, singoli o associati, d' intesa con le competenti Unità locali socio
- sanitarie, provvedono al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'
articolo 84 del dpr 8 febbraio 1954, n. 320, secondo i criteri stabiliti dall'
accordo 14 della presente legge, anche avvalendosi dei contributi destinati a
tal fine dalla Regione.
2. I comuni, singoli o associati, provvedono, altresì , alla costruzione dei
rifugi per cani secondo i medesimi criteri di cui all' articolo 14.
3. La gestione dei canili sanitari è affidata alle Unità locali socio -
sanitarie.
4. I comuni, singoli o associati, assicurano mediante la gestione dei rifugi il
ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti o randagi.
5. La gestione dei rifugi può essere affidata ad associazioni protezionistiche
iscritte all' albo di cui all' articolo 9, tramite apposite convenzioni.
6. E' fatto obbligo ai presidi veterinari multizonali ed ai settori veterinari
delle Unità locali socio - sanitarie di garantire una adeguata assistenza
sanitaria ai suddetti rifugi.
ARTICOLO 9
Albo regionale delle associazioni protezionistiche.
1. E' istituito presso la Giunta regionale, dipartimento per servizi veterinari,
un albo regionale al quale possono essere iscritte esclusivamente le
associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, anche
in base all' attività in precedenza svolta, operanti nella Regione Veneto,
aventi personalità giuridica.
2. Ai fini dell' iscrizione all' albo, le associazioni di cui al comma 1 devono
presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale
rappresentante e corredata da copia dell'atto esecutivo e dello statuto da cui
risultino le finalità dell' associazione e il numero degli iscritti.
3. Le associazioni devono indicare un rappresentante unico provinciale.
4. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della
domanda, sulla base dell' istruttoria svolta dal dipartimento per i servizi
veterinari, provvede all' iscrizione all' albo dandone comunicazione al comune e
alla provincia territorialmente competenti.
5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nel caso in cui sia necessaria l'
acquisizione di ulteriori documenti o l' integrazione di quelli acquisiti. Detto
termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o
dei documenti richiesti.
6. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione automatica
dall' albo, la conferma dell' iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione,
qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al comma
2.
7. La perdita dei requisiti previsti dal comma 1 comporta la cancellazione dall'
albo e deve essere tempestivamente comunicata al Presidente della Giunta
regionale dal legale rappresentante dell'associazione protezionistica. La
cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.
8. La Giunta regionale delibera, altresì , la cancellazione dall' albo delle
associazioni per l' accertata e perdurante inidoneità igienico - sanitaria dei
rifugi gestiti dalle associazioni.
9. La Giunta regionale comunica alle associazioni, motivandolo, il diniego dell'
iscrizione ovvero la cancellazione del registro regionale, dandone altresì
comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.
ARTICOLO 10
Attività in convenzione
1. Le associazioni iscritte all' albo di cui all' articolo 9, mediante
convenzione con i Comuni e con le Unità locali socio - sanitarie, svolgono le
seguenti funzioni:a) gestire i rifugi per cani secondo quanto previsto dall'
articolo 8:b) creare ricoveri temporanei o permanenti per gli animali
d'affezione;c) svolgere compiti di assistenza volontaria; d) promuovere
iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;e) partecipare alle iniziative
di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8; f) costruire rifugi per cani e gatti secondo i
criteri di cui agli articoli 14 e 16.
2. Le attività oggetto di convenzione, svolte dalle associazioni
protezionistiche, hanno carattere volontaristico con esclusione di fini di
lucro.
3. Le associazioni protezionistiche di cui al comma 1 possono, altresì ,
custodire cani con oneri a carico del proprietario.
ARTICOLO 11
Canili gestiti da privati1.
La custodia dei cani di proprietà può essere affidata ad operatori privati che
dispongano di strutture di ricovero in possesso dell'autorizzazione
amministrativa rilasciata dal sindaco e dell'autorizzazione sanitaria rilasciata
dall' Unità locale socio - sanitaria territorialmente competente. Le strutture
sono sottoposte a vigilanza veterinaria ai sensi dell' articolo 24, comma primo,
lettera f), del regolamento di polizia veterinaria approvato con dpr 8 febbraio
1954, n. 320.
ARTICOLO 12
Guardie zoofile
1. Per l' esercizio delle funzioni previste dall' articolo 2 possono essere
utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai
sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con rd 18
giugno 1931, n. 773.
2. Per ottenere la qualifica di cui al comma 1 i soggetti interessati devono
frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esame di
idoneità , istituito dalla Giunta regionale e attuato dai presidi veterinari
multizonali o promosso dalle associazioni protezionistiche previa autorizzazione
della Giunta regionale.
3. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino con
fotografia rilasciato dal Presidente della Giunta regionale. Il tesserino deve
contenere, oltre alla generalità , gli estremi del provvedimento prefettizio di
riconoscimento della qualifica di guardia zoofila e la durata della validità .
4. Le guardie zoofile volontarie esercitano l' attività di cui al comma 1 nell'
ambito di tutto il territorio provinciale.
5. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni della
presente legge, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di
riconoscimento.
6. Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie redigono
verbale di accertamento delle violazioni, a norma della legge 24 novembre 1981,
n. 689 e lo trasmettono al sindaco del comune nel cui territorio è stata
accertata l' infrazione ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.
ARTICOLO 13
Modalità di ricovero e custodia dei cani
1. I cani randagi catturati, non appena affidati al canile sanitario, sono
sottoposti a visita da parte dei servizi veterinari delle Unità locali socio -
sanitarie. Quando si tratti di cani tatuati la struttura stessa deve darne
immediata comunicazione al proprietario.
2. Nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del dpr 8 febbraio 1954, n. 320, e
nei casi di pericolosità o comunque di malattia, il ricovero, la cura, la
custodia ed il mantenimento avvengono temporaneamente nel canile sanitario a
cura dell' Unità locale socio - sanitaria.
3. Le spese per il ricovero dei cani sono a carico dei proprietari sulla base
delle tariffe determinate dall' Unità locale socio - sanitaria ovvero nel caso
di rifugi, sulla base delle tariffe determinate dal comune o previste dalle
convenzioni di cui all' articolo 8 comma 5.
ARTICOLO 14
Criteri per il risanamento dei canili sanitari e per la costruzione dei rifugi
per cani
1. I canili sanitari e i rifugi per cani devono essere costruiti in aree idonee.
2. In attuazione dell' articolo 3 comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, la
Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, individua i comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti
criteri:a) accertata consistenza della popolazione animale in ambito
provinciale;b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale; c)
indicazione delle associazioni protezionistiche di cui all' articolo 9.
3. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 determina altresì la
percentuale di partecipazione di ogni comune all' onere connesso alla
costruzione e alla gestione di ciascun rifugio.
4. La delibera della Giunta regionale è adottata su parere del comitato
regionale veterinario sentiti i comuni interessati.
5. I comuni, nel cui territorio è prevista l' ubicazione dei rifugi, entro
dodici mesi dall' entrata vigore della presente legge, approvano i singoli
progetti, da situare n zone appartenenti alla categoria E del vigente strumento
urbanistico e nelle aree tutelate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 o
dal vigente Piano territoriale regionale di coordinamento.
6. L' approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità ,
indifferibilità e urgenza dell' opera.
7. I canili sanitari e i rifugi devono essere dotati almeno di: a) un numero di
box, di cui almeno tre per cento destinato a finalità contumaciali, rapportato
all' area territoriale interessata aventi le dimensioni adeguate alle esigenze
fisiologiche del cane e al tempo di permanenza dello stesso box. Ogni box deve
essere dotato di una propria area esterna delimitata;b) un locale destinato all'
ufficio direzionale per la gestione del canile;c) alcuni box adeguamente
attrezzati, destinati alla custodia dei cani ammalati, in periodo di degenza
post - operatoria, e dei cuccioli, annessi a un locale infermeria;d) se
necessario, un locale per la custodia degli automezzi destinati alla
disinfezione e alla disinfestazione, con connesse strutture accessorie;e)
adeguato forno inceneritore o comunque impianto frigorifero per la custodia
delle carcasse;f) un recinto esterno, comprendente alcuni box da adibire a
gattile, per la degenza successiva all' intervento di sterilizzazione;g) l'
allacciamento alla rete fognaria comunale o un idoneo sistema per lo smaltimento
delle acque reflue.
8. Le aree devono essere completamente recintate e, per quanto necessario,
provviste di adeguati mezzi fonoassorbenti.
9. La superficie fondiaria complessiva delle strutture deve garantire uno
standard minimo di mq 20 animale ospitato.
10. Le strutture devono osservare le seguenti distanze: a) distanza minima dai
confini di proprietà m. 29;b) distanza minima da nuclei abitanti m. 150.
11. L' indice di copertura massimo deve corrispondere al trenta per cento della
superficie complessiva.
12. Le strutture di cui all' articolo 11, devono rispettare i criteri sopra
illustrati salvo quanto previsto con apposita delibera di attuazione della
Giunta regionale.
13. Per i canili e i rifugi esistenti e operanti alla data di entrata in vigore
della presente legge sono comunque ammesse le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione nonché l' ampliamento
nei limiti del trenta per cento della superficie fondiaria esistente.
ARTICOLO 15
Compiti delle Unità locali socio - sanitarie
1. I settori veterinari delle Unità locali socio - sanitarie, oltre alle loro
funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono le seguenti
funzioni:a) provvedono all' attuazione e all'aggiornamento dell' anagrafe canina
e all' identificazione dei cani di proprietà mediante tatuaggio, dandone
notifica mensile ai presidi veterinari multizonali;b) effettuano il controllo
sanitario sulle strutture di ricovero dei cani, allo scopo di verificarne l'
idoneità igienico sanitaria;c) controllano lo stato di salute dei cani catturati
presenti nelle strutture di ricovero loro affidate.
2. I presidi veterinari multizonali svolgono le seguenti funzioni: a) provvedono
alla cattura dei cani randagi; b) tatuano i cani randagi che pervengono al
presidio, dandone notizia ai settori veterinari ai fini dell' aggiornamento
dell' anagrafe; c) organizzano, in collaborazione con le associazioni
protezionistiche, programmi di intervento sanitario per il controllo demografico
e la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti e attuano i relativi
interventi sanitari;d) controllano lo stato di salute dei cani catturati,
presenti nelle strutture di ricovero loro affidate.
ARTICOLO 16
Protezione dei gatti
1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti.
2. Per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla popolazione felina i
presidi veterinari multizonali, sulla base delle segnalazioni delle associazioni
protezionistiche iscritte all' albo regionale di cui all' articolo 9, provvedono
a individuare le zone in cui esistono colonie di detti animali e stabiliscono i
programmi di intervento.
3. Le associazioni protezionistiche, mediante apposita convenzione con l' Unità
locale socio - sanitaria competente, possono prendere in affidamento le colonie
di gatti che vivono in stato di libertà , curandone la salute e le condizioni di
vita.
4. Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti in ambito
urbano con le esigenze di igiene pubblica, i comuni individuano nel proprio
territorio, sentita la Unità locale socio - sanitaria competente, appositi spazi
da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti.
5. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita solo per motivi
sanitari e di contenimento demografico.
6. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è
effettuata nell' ambito dei programmi e con le modalità e tipo di intervento
scelti dal servizio veterinario competente. I gatti sterilizzati, identificati
con apposito tatuaggio a un padiglione auricolare, o altro sistema riconosciuto
valido dalle associazioni protezionistiche, sono riammessi nel loro gruppo e
territorio.
7. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se
gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata
esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasico.
ARTICOLO 17
Contributi
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli
imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi
o inselvatichiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario,
accertate dal servizio veterinario della Unità locale socio – sanitaria
competente.
2. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate con
delibera della Giunta regionale con riferimento ai criteri stabiliti dalla legge
2 giugno 1988, n. 218.
ARTICOLO 18
Circolazione e trasporto dei cani
1. le persone che conducono i cani sono tenute a evitare che i loro animali
insudicino con escrementi gli spazi pubblici. In caso contrario devono
provvedere immediatamente alla pulizia.
2. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al dpr 5
giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva Cee n. 77/ 489 in
materia di protezione di animali.
ARTICOLO 19
Presidi veterinari multizonali
1. In relazione alle competenze previste dalla presente legge le Unità locali
socio - sanitarie dei capoluoghi di provincia provvedono a potenziare le risorse
dei presidi veterinari multizonali, sia per quanto attiene il personale che le
attrezzature.
2. Nell' ambito della necessaria collaborazione tra i settori veterinari delle
Unità locali socio - sanitarie e i presidi veterinari multizonali, qualora
questi ultimi non siano temporaneamente in grado di assolvere ai compiti a essi
attribuiti dalla presente legge, per carenza di risorse, i compiti stessi sono
svolti dai competenti settori veterinari.
ARTICOLO 20
Sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall' articolo 5 della legge
14 agosto 1991, n. 281 il detentore del cane che non adempia a quanto previsto
dall' articolo 3, comma 2, della presente legge è punito con una sanzione
amministrativa di lire 150 mila.
ARTICOLO 21
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge provvedono i
Comuni e le Unità locali socio - sanitarie, ciascuno per la parte di propria
competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatori regionali di cui all'
articolo 14.
2. Per le finalità della presente legge e per l' erogazione dei contributi di
cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è istituito nello
stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1993, il capitolo 2787
denominato << Assegnazione statale per la tutela degli animali d' affezione e la
prevenzione del randagismo >>, nel quale confluiscono le entrate derivanti dall'
articolo 8 della legge 14 agosto 1991, nº 281. Nello stato di previsione della
spesa per l' anno finanziario 1993 è istituito il capitolo 60305 denominato <<
Fondo regionale per la tutela degli animali d' affezione e la prevenzione del
randagismo >>.
3. Le entrate derivanti dall' articolo 20 della presente legge e riscosse dai
Comuni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, sono da
considerarsi vincolate per le finalità e gli interventi della presente legge.
ARTICOLO 22
Abrogazioni
1. Sono abrogate le leggi regionali 3 settembre 1987, nº 48 e 22 dicembre 1989,
n. 56. 2. L' articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1980, nº 77, resta
vigente nel testo così come integrato dall' articolo 2 della legge regionale 3
settembre 1987, n. 48.
ARTICOLO 23
Norma transitoria
1. I canili sanitari previsti dalle Unità locali socio – sanitarie e già
finanziati dalla regione all' entrata in vigore della presente legge sono
progettati e realizzati a cura delle Unità locali socio - sanitarie stesse.
2. In fase di prima attuazione della presente legge mantengono la loro efficacia
le convenzioni in atto tra le Unità locali socio - sanitarie e le associazioni
protezionistiche.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 non possono in ogni caso essere prorogate
oltre la data del 31 dicembre 1995.
4. Le Unità locali socio - sanitarie, per le spese di mantenimento, potranno
rivalersi sui comuni di provenienza dei cani.
ARTICOLO 24
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 44 dello
Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della regione del Veneto. La presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 28 dicembre 1993
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